Ricorso per la Regione Toscana, in  persona  del  Presidente  pro
tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n.  268
del 18 aprile 2011, rappresentato e difeso, per mandato in  calce  al
presente atto, dall'avv. Lucia Bora e domiciliato  presso  lo  studio
dell'avv. prof. Marcello Cecchetti in Roma, via  Antonio  Mordini  n.
14. 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore  per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art.  2  comma
2-quater del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.  225  convertito  in
legge, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  2011,  n.  10
(Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie) (in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2011, n. 47)  nella
parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo)
all'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  (Istituzione  del
Servizio nazionale di Protezione civile). 
    L'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n.
225 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge  26  febbraio
2011, n. 10 (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative
e di interventi urgenti in materia  tributaria  e  di  sostegno  alle
imprese e alle famiglie) inserisce all'art. 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, dopo il comma 5-ter, i seguenti commi: 
        5-quater: «A  seguito  della  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza, il Presidente della regione interessata  dagli  eventi  di
cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  qualora  il  bilancio  della
regione non  rechi  le  disponibilita'  finanziarie  sufficienti  per
effettuare le spese conseguenti all'emergenza ovvero per la copertura
degli oneri conseguenti alla  stessa,  e'  autorizzato  a  deliberare
aumenti,  sino   al   limite   massimo   consentito   dalla   vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle  aliquote  ovvero
delle maggiorazioni di aliquote attribuite alla regione,  nonche'  ad
elevare  ulteriormente  la  misura  dell'imposta  regionale  di   cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21  dicembre  1990,  n.
398, fino a un massimo  di  cinque  centesimi  per  litro,  ulteriori
rispetto alla misura massima consentita»; 
        5-quinquies: «Qualora le misure adottate ai sensi  del  comma
5-quater non siano sufficienti, ovvero in tutti  gli  altri  casi  di
eventi di cui al comma 5-quater di rilevanza nazionale,  puo'  essere
disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
civile. Qualora sia utilizzato il fondo  di  cui  all'art.  28  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  fondo  e'  corrispondentemente  e
obbligatoriamente reintegrato in pari misura con le maggiori  entrate
derivanti dall'aumento  dell'aliquota  dell'accisa  sulla  benzina  e
sulla benzina senza piombo,  nonche'  dell'aliquota  dell'accisa  sul
gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  e  successive
modificazioni. La  misura  dell'aumento,  comunque  non  superiore  a
cinque  centesimi  al  litro,  e'  stabilita  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
maggiori entrate corrispondenti all'importo prelevato  dal  fondo  di
riserva. La disposizione del terzo  periodo  del  presente  comma  si
applica anche per la copertura degli oneri derivanti dal differimento
dei termini per i versamenti tributari e contributivi  ai  sensi  del
comma 5-ter». 
A) Per  comprendere  la  portata  delle  disposizioni  e'  necessario
ricordare  brevemente  quale  sia  l'assetto  delle   competenze   in
relazione alla protezione civile. 
    Il  sistema  di  protezione  civile  e'   stato   originariamente
delineato dalla  legge  n.  225/1992,  fondata  sull'istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile e su una  ripartizione  di
competenze  tra  Stato  e  autonomie   territoriali,   basata   sulla
differenziazione tipologica degli eventi e sulla individuazione delle
attivita' e dei compiti da prestare. 
    E' possibile distinguere tre  differenti  ambiti  di  competenza,
articolati su altrettanti livelli (cfr. art.  2,  lettera  a,  b,  c,
legge  n.  225/1992),  in  base  al  tipo  di  evento.  Agli   eventi
fronteggiabili in via  ordinaria  (lett.  a,  b)  si  contrappongono,
infatti, quelli per i quali, data la loro intensita'  ed  estensione,
si rendono necessari mezzi e poteri straordinari (lett. c). 
    Per i primi, la legge n. 225/1992 pone un'ulteriore  distinzione,
a seconda che gli interventi di protezione civile siano attuabili  in
base alle rispettive competenze dei singoli enti  (lett.  a)  oppure,
per  la  natura  e  l'estensione  dell'evento,  si  renda  necessario
l'intervento coordinato di piu' enti (lett. b). 
    La  legge  del  1992  operava,  dunque,  una  ripartizione  delle
competenze utilizzando, a seconda delle  circostanze,  il  discrimine
relativo  alla  ordinarieta'  o   straordinarieta'   delle   risposte
necessarie per fronteggiare  gli  eventi  calamitosi,  oppure  quello
della dimensione dell'evento nell'ambito degli eventi  fronteggiabili
in via ordinaria. 
    Con la successiva legislazione in materia di protezione civile  -
art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della Pubblica Amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa); articoli 107 - 109 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 112 e decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343  (Disposizioni
urgenti per assicurare il  coordinamento  operativo  delle  strutture
preposte alle attivita' di protezione  civile  e  per  migliorare  le
strutture logistiche nel settore della  difesa  civile),  convertito,
con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n. 401 -  sono  state
delineate le competenze  e  le  responsabilita'  dello  Stato,  delle
Regioni  e  degli  enti  locali,  in  funzione  della  tutela   delle
collettivita' interessate. 
    Le attivita' di previsione e prevenzione delle ipotesi di rischio
sono state affidate alla competenza regionale, senza distinzione  tra
le diverse tipologie di eventi calamitosi (art. 108, comma 1, lettera
a), del d.lgs. n. 112 del 1998); alle Province e ai Comuni  e'  stata
affidata l'attuazione dei programmi regionali. 
    Per quanto riguarda  la  disciplina  relativa  all'emergenza,  e'
stata prevista una competenza dello Stato per gli  eventi  di  natura
straordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  n.
225 del 1992: lo Stato, d'intesa con le regioni interessate, delibera
e revoca lo stato di emergenza, emana le ordinanze  per  l'attuazione
degli interventi di emergenza, predispone i piani di emergenza  e  la
loro attuazione (art. 107 del d.lgs. n. 112 del 1998 e art. 5,  comma
4-bis, del decreto-legge n. 343 del 2001, convertito nella  legge  n.
401 del 2001). 
    In particolare l'art. 107 del decreto n. 112 del 1998  indica  le
funzioni dello  Stato,  stabilendo  che  hanno  rilievo  nazionale  i
compiti relativi: 
        a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle  attivita'
delle amministrazioni dello  Stato,  centrali  e  periferiche,  delle
regioni, delle province, dei comuni, delle comunita'  montane,  degli
enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul  territorio  nazionale
in materia di protezione civile; 
        b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le  regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi  di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n.
225; 
        c) alla emanazione, d'intesa con le regioni  interessate,  di
ordinanze per l'attuazione di interventi di  emergenza,  per  evitare
situazioni di pericolo, o maggiori danni a  persone  o  a  cose,  per
favorire il ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  nelle  aree
colpite  da  eventi  calamitosi  e  nelle  quali  e'  intervenuta  la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b); 
        d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'art.
8, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
        e) alla fissazione di norme  generali  di  sicurezza  per  le
attivita' industriali, civili e commerciali. 
    A alle funzione operative riguardanti: 
        1) gli indirizzi per la predisposizione  e  l'attuazione  dei
programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi
di rischio; 
        2) la predisposizione, d'intesa con le  regioni  e  gli  enti
locali  interessati,  dei  piani  di  emergenza  in  caso  di  eventi
calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 
        3)  il  soccorso  tecnico  urgente,  la  prevenzione   e   lo
spegnimento degli incendi e lo  spegnimento  con  mezzi  aerei  degli
incendi boschivi; 
        4) lo svolgimento di  periodiche  esercitazioni  relative  ai
piani nazionali di emergenza; 
        g) la promozione di studi sulla previsione e  la  prevenzione
dei rischi naturali ed antropici. 
        h) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita'
o avversita' atmosferica, ivi compresa l'individuazione,  sulla  base
di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle
provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. 
    Di particolare rilevanza, poi, e' l'art. 5 del  decreto-legge  n.
343/2001 convertito nella legge n. 401/2001 che affida al  Presidente
del Consiglio dei  ministri  in  materia  di  protezione  civile  una
competenza generale per far fronte al pericolo di danni derivanti  da
«calamita' naturali, da catastrofi e da grandi eventi che determinino
situazioni di grave rischio». 
B) Come si puo' constatare dalla ricostruzione normativa,  i  compiti
statali, oltre a quelli di indirizzo e  programmazione,  sono  quelli
relativi alla  predisposizione  dei  piani  e  degli  interventi  per
affrontare gli eventi di tipo e) di cui  all'art.  2  comma  1  della
legge n. 225 del 1992, cioe' di quelli che, per loro  «intensita'  ed
estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi o poteri 
    Straordinari»  nonche',  nelle  stesse  ipotesi,  i  compiti   di
soccorso alle comunita' colpite, al fine del ripristino delle normali
condizioni di vita. 
    Le disposizioni oggetto della presente  impugnativa  intervengono
proprio sulla disciplina di questi interventi di cui all'art. 2 comma
1 lettera c) legge n.  n.  225  del  1992,  per  i  quali  sia  stata
dichiarato lo stato di emergenza,  stabilendo  che,  se  il  bilancio
della Regione non ha la disponibilita'  finanziaria  sufficiente  per
fronteggiare le spese conseguenti alla dichiarazione dello  stato  di
emergenza, il Presidente della Regione e'  autorizzato  a  deliberare
aumenti dei  tributi,  delle  addizionali,  delle  aliquote  e  delle
maggiorazioni di aliquote attribuite alla Regione, nonche' ad elevare
la misura dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione. 
    Se gli aumenti tributari suddetti non sono sufficienti ovvero  in
tutti gli altri casi di eventi di rilevanza  nazionale,  puo'  essere
disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
civile. 
    Le disposizioni, dunque, prevedono il ricorso al Fondo  nazionale
nel  caso  di  insufficienza  dei   fondi   regionali,   anche   dopo
l'applicazione degli aumenti tributari ammessi, ovvero in  tutti  gli
altri casi di eventi  di  rilevanza  nazionale;  tale  qualificazione
dell'evento e' affidata ad una scelta unilaterale del Governo. 
    Le  norme  quindi  fanno  gravare  sul  bilancio  della   Regione
interessata  dall'evento   calamitoso   l'onere   finanziario   degli
interventi di soccorso e ripristino necessari. 
    Questa interpretazione della nuova normativa trova conferma nella
Direttiva emanata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 14 marzo 2011 (doc. 1), per fornire indirizzi applicativi  a
seguito delle norme in esame. 
    Nel paragrafo intitolato «Le risorse necessarie per  fronteggiare
l'emergenza» si premette che lo stato di emergenza  e'  dichiarato  a
fronte di  eventi  di  portata  nazionale  per  risonanza,  ricadute,
caratteristiche proprie dell'evento  in  se'  che  richiede  mezzi  e
poteri straordinari. 
    Cio'  nonostante,  si  legge  nel  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, «per il combinato disposto dei  citati  commi
5-quater e 5-quinquies, a fronte di siffatti eventi,  e'  la  Regione
esclusivamente interessata ovvero sono le regioni interessate (in tal
caso pro-quota) a doversi fare carico in primo luogo del  reperimento
delle risorse finanziarie necessarie  a  fare  fronte  ai  fabbisogni
occorrenti». La direttiva continua affermando che il fondo  nazionale
sara' attivabile solo e nella misura in cui la  Regione  dimostri  di
aver  preventivamente  reperito  nel  proprio  bilancio  le   risorse
finanziarie necessarie, anche con l'aumento tributario. 
    Le disposizioni impugnate sono costituzionalmente illegittime per
i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
1) Illegittimita' costituzionale dell'art.  2  comma  2-quater  nella
parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo)
all'art. 5 della legge n.  225/1992,  per  violazione  dell'art.  119
Cost. 
    Le norme pongono interamente a carico del bilancio della  Regione
o delle regioni territorialmente interessate da una dichiarazione  di
stato di emergenza per gli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c),  della  legge  n.  225  del  1992,  tutti  gli  oneri  finanziari
conseguenti  all'emergenza,  indipendentemente  dall'ente   che   sia
titolare della competenza ad attuare gli interventi  e  quindi  anche
per gli interventi di competenza non regionale. 
    In tal modo si impongono al bilancio regionale spese  concernenti
funzioni esercitate da altri enti, in contrasto con il  principio  di
cui al quarto comma dell'art. 119 Cost. che impone la  corrispondenza
tra le risorse finanziarie disponibili in base alle fonti di  cui  al
secondo e terzo comma del medesimo  art.  119  Cost.  e  le  funzioni
attribuite in titolarita' a ciascun ente territoriale. 
    Si obbligano dunque le regioni ad assumere l'onere finanziario di
funzioni di norma di competenza nazionale,  posto  che,  in  caso  di
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla citata lettera  c)
dell'art. 2 legge n. n. 225/1992, come  sopra  evidenziato,  scattano
compiti e funzioni affidati allo Stato, a fronte  del  riconoscimento
della estensione e  gravita'  dell'evento.  In  tal  senso  la  Corte
costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2006  ha  sottolineato  che
«l'art. 107 comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n.  112  del  1998  ha
chiarito  che  tali  funzioni  hanno  rilievo  nazionale,   data   la
sussistenza di esigenze di unitarieta',  coordinamento  e  direzione,
escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e  derogatori
possa avvenire da parte della legge regionale»: tale ambito e' dunque
sottratto alla potesta' legislativa ed anche a quella  amministrativa
delle  regioni,  poiche'  le  funzioni  relative  al  soccorso   alle
comunita'  colpite  sono  di  competenza  statale,  a  seguito  della
dichiarazione dello stato di emergenza, cosi'  come  stabilito  dalla
normativa nazionale richiamata  in  premessa.  Dunque  contrasta  con
l'art. 119 quarto  comma  Cost.  addossare  alla  singola  Regione  -
colpita da  un  evento  riconosciuto  di  natura  straordinaria,  per
intensita' ed estensione, -  tutti  gli  oneri  per  fronteggiare  il
soccorso   alle   popolazioni   e   le   attivita'   di    ripristino
conseguentemente necessarie. 
2) Illegittimita' costituzionale dell'art.  2  comma  2-quater  nella
parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo)
all'art.  5  della  legge  n.  225/1992,  per  ulteriore   violazione
dell'art. 119 Cost. 
    Il primo comma dell'art. 119  Cost.  stabilisce  che  le  regioni
hanno autonomia di entrata e di spesa. 
    La disposizione  costituzionale  e'  violata  perche',  a  fronte
dell'evento calamitoso, la Regione si trova costretta o  a  vincolare
somme del proprio bilancio per fronteggiare l'evento ovvero, in  caso
di insufficienza finanziaria, ad aumentare la pressione fiscale. 
    Tale misura invece, nel sistema costituzionale, e' uno  strumento
che le regioni hanno per il finanziamento delle proprie  politiche  e
quindi deve essere rimesso all'autonomia  decisionale  della  regione
stabilire quale e quanta pressione fiscale imporre  ai  cittadini  in
funzione delle priorita' e degli obiettivi da raggiungere. 
    Si vincola quindi l'utilizzo di risorse finanziarie regionali per
compiti, fini e scopi  non  decisi  dalla  Regione,  non  di  propria
spettanza, in evidente contrasto con l'art. 119  Cost.,  in  base  al
quale le risorse finanziarie affidate alle regioni sono finalizzate a
finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. 
    Tale   principio   costituzionale   e'   leso   dalle   impugnate
disposizioni le quali  impongono  vincoli  nell'utilizzo  di  risorse
finanziarie nonche' l'aumento fiscale finalizzandolo agli  interventi
di protezione civile e azzerando in  merito  l'autonomia  politica  e
decisionale degli organi di governo della regione. 
3) Illegittimita' costituzionale dell'art.  2  comma  2-quater  nella
parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo)
all'art. 5 della legge n.  225/1992,  per  violazione  dell'art.  117
terzo comma e dell'art. 119 Cost. 
    Le disposizioni impugnate, imponendo un vincolo  di  destinazione
alle entrate tributarie regionali, ledono la competenza regionale  in
materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica  e  del  sistema
tributario di cui alle citate norme costituzionali. 
    Tale materia e' soggetta alla  potesta'  legislativa  concorrente
Stato-Regioni, per cui e' ammesso l'intervento statale nei limiti dei
principi fondamentali. La denunciata lesione sussiste nell'ipotesi in
cui la Regione non debba ricorrere  all'aumento  tributario,  perche'
dotata di  disponibilita'  finanziarie:  in  tal  caso,  infatti,  e'
imposto un vincolo di  destinazione  ai  risparmi  di  spesa  che  la
Regione e' costretta ad usare per i fini in esame  con  lo  scopo  di
evitare il ricorso alla maggiore pressione fiscale. 
    Ma la lesione esiste anche  ove  la  Regione  debba  aumentare  i
tributi: anche in tal caso infatti viene imposto un vincolo di  spesa
alle entrate regionali. In entrambi i casi (vincolo ai  risparmi  del
bilancio regionale, vincolo sulle entrate presenti in conseguenza del
disposto incremento fiscale) sono violate le  rubricate  disposizioni
costituzionali. 
    La  giurisprudenza  costituzionale  ha   infatti   chiarito   che
attraverso l'imposizione di  vincoli  di  destinazione  nell'utilizzo
delle  risorse  si  violano  i  criteri  e  limiti   che   presiedono
all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal
nuovo art. 119 Cost (sent. n. 423/2004, 118/2006); in particolare  e'
stato rilevato che le norme che fissano vincoli puntuali  rispetto  a
singole voci di spesa dei bilanci della Regione e degli  enti  locali
non  costituiscono  principi  fondamentali  di  coordinamento   della
finanza  pubblica,  ai  sensi  dell'art.  117,  terzo  comma,   della
Costituzione, e ledono, pertanto, l'autonomia  finanziaria  di  spesa
garantita dall'art. 119 della Costituzione ( cfr. Corte  cost.  sent.
36/2004, 417/2005, 449/2005). 
    Quindi  la  legge  statale  non  puo'  fissare  vincoli  puntuali
relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle  regioni,  perche'
altrimenti sarebbe lesa l'autonomia finanziaria  di  spesa  garantita
dall'art. 119 Cost. (sentenze n. 297 del 2009; n. 120  del  2008;  n.
169 del 2007). 
    Le norme impugnate non si prestano in alcun  modo,  per  il  loro
livello di dettaglio, ad individuare  un  principio  fondamentale  di
coordinamento della  finanza  pubblica,  ma  introducono  un  vincolo
puntuale  di  destinazione  delle  risorse   finanziarie   regionali,
determinando   cosi'   un'inammissibile   ingerenza    nell'autonomia
finanziaria delle regioni medesime. 
    Tali vincoli - per di piu', come sopra  rilevato  -  opererebbero
nel senso di destinare  le  risorse  alle  quali  si  riferiscono  al
finanziamento non solo di funzioni regionali, ma  anche  di  funzioni
per le  quali  sono  competenti  altri  livelli  di  governo  (Stato,
province, comuni) e  che  da  organi  di  questi  ultimi  vengono  in
concreto esercitate. 
4) Illegittimita' costituzionale dell'art.  2  comma  2-quater  nella
parte in cui inserisce i commi 5-quater e 5-quinquies (primo periodo)
all'art. 5 della legge n.  225/1992,  per  violazione  dell'art.  117
terzo comma e dell'art.  119  Cost.  anche  sotto  il  profilo  della
violazione del principio della leale cooperazione. 
    Le norme impugnate violano anche il principio  costituzionale  di
leale collaborazione, in quanto rendono possibile il ricorso al Fondo
nazionale  di  protezione  civile  solo  a   seguito   di   decisioni
unilaterali affidate al libero ed  esclusivo  apprezzamento  politico
del Governo nazionale. 
    Infatti  e'  previsto  che  la  previa  adozione  dell'incremento
tributario  da   parte   delle   regioni   e   l'accertamento   della
insufficienza degli introiti a coprire tutte le spese  dell'emergenza
costituiscono  presupposto  indispensabile  per  rendere  «possibile»
l'accesso al  Fondo  nazionale  di  protezione  civile,  possibilita'
quest'ultima  rimessa  interamente  ad  una  decisione  politica   ed
unilaterale del Governo nazionale, ove l'evento sia  riconosciuto  di
rilevanza nazionale. 
    In  sostanza  le  norme   in   esame   condizionano   rigidamente
l'intervento statale al completo  utilizzo  da  parte  delle  regioni
della potesta' tributaria loro riconosciuta, ma in tal modo  si  nega
la «rilevanza nazionale» dell'evento,  riducendo  la  giustificazione
dell'intervento nazionale ad una funzione  «suppletiva»  nell'ipotesi
di insufficienza dei mezzi  regionali,  del  tutto  indipendentemente
dalla natura e dalla qualita' degli eventi straordinari. 
    La «rilevanza nazionale» di questi ultimi viene a dipendere  solo
dalla casuale capienza o meno del bilancio delle regioni interessate,
alimentato  dagli  incrementi  tributari   posti   a   carico   delle
collettivita' interessate, e dunque dalla  giuridica  possibilita'  o
meno di aumentare il carico tributario a  carico  di  queste  ultime,
anziche' dalla valutazione delle esigenze di  solidarieta'  nazionale
che stanno alla base della funzione demandata al Fondo  nazionale  di
protezione civile. 
    La  valutazione  e  la   conseguente   decisione   sono   assunte
unilateralmente dal Governo. 
    Invece, vertendosi in materie soggette alla potesta'  legislativa
concorrente Stato-Regioni («coordinamento della  finanza  pubblica  e
del sistema tributario»; «protezione civile»),  in  applicazione  dei
principi della chiamata in sussidiarieta' e  considerata  l'incidenza
della decisione  sulle  competenze  e  sulle  risorse  regionali,  il
rispetto del canone della leale  collaborazione  avrebbe  imposto  la
previsione di un adeguato coinvolgimento regionale, finalizzato  alla
decisione circa la qualificazione dell'evento. Cio', invece,  non  e'
previsto, con  conseguente  sussistenza  dell'evidenziato  motivo  di
illegittimita' costituzionale.